SG leasing

Avviso alla clientela

Eventi calamitosi che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche – Sospensione dei canoni leasing ex art. 11 del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 63

Alla luce degli eventi calamitosi che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in data 1 giugno 2023, è stato adottato il Decreto Legge n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 1 giugno 2023, il quale è entrato in vigore a decorrere dal 2 giugno 2023 (il “Decreto Alluvioni”).

In particolare, l’articolo 11 del Decreto Alluvioni dispone, tra l’altro, la sospensione - senza applicazione di sanzioni o interessi - dei pagamenti dei canoni leasing (la “Sospensione”) inerenti beni immobili e mobili (anche registrati) strumentali all’attività di impresa e sottoscritti da imprese aventi sede operativa nei territori riportati all’Allegato 1 del medesimo Decreto. Ai sensi dell’articolo 11, primo comma, del Decreto Alluvioni, la Sospensione dei Pagamenti opera dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023.

Laddove la Sua società fosse parte di un contratto di leasing con SG Leasing rientrante nell’ambito di applicazione del Decreto Alluvioni e SG Leasing non avesse già provveduto a contattarLa in merito alla Sospensione, La invitiamo a comunicare per iscritto tale circostanza al seguente indirizzo e-mail moratoria.sgl@sgef.it

Le ricordiamo che la Sospensione può essere richiesta solo al soddisfacimento dei requisiti di seguiti elencati:

  • l’impresa richiedente abbia la propria sede operativa nei territori riportati all’Allegato 1 del Decreto Alluvioni; e
  • Il contratto di leasing abbia ad oggetto:
    - un edificio divenuto anche parzialmente inagibile;
    - beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici; o
    - beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Al ricevimento della Sua comunicazione, SG Leasing verificherà nei tempi tecnici strettamente necessari la Sua richiesta e Le comunicherà l’esito di tali verifiche.

La Sospensione dei Pagamenti, ove accordata, non comporterà la maturazione di alcun interesse o altro costo a Suo carico. Per effetto della Sospensione, la durata del Contratto sarà estesa per un periodo pari alla durata della Sospensione stessa (i.e. 2 mesi), mediante la mera traslazione del piano di ammortamento previsto dal Contratto. Sarà cura della scrivente trasmetterLe Il piano di ammortamento aggiornato relativo al Contratto.

Per ogni chiarimento che Le fosse necessario, La invitiamo a contattare il Suo referente commerciale o, in ultima istanza, ad inviare una richiesta al seguente indirizzo e-mail moratoria.sgl@sgef.it

FRAER LEASING

Avviso alla clientela

Eventi calamitosi che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche – Sospensione dei canoni leasing ex art. 11 del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 63

Alla luce degli eventi calamitosi che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in data 1 giugno 2023, è stato adottato il Decreto Legge n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 1 giugno 2023, il quale è entrato in vigore a decorrere dal 2 giugno 2023 (il “Decreto Alluvioni”).

In particolare, l’articolo 11 del Decreto Alluvioni dispone, tra l’altro, la sospensione - senza applicazione di sanzioni o interessi - dei pagamenti dei canoni leasing (la “Sospensione”) inerenti beni immobili e mobili (anche registrati) strumentali all’attività di impresa e sottoscritti da imprese aventi sede operativa nei territori riportati all’Allegato 1 del medesimo Decreto. Ai sensi dell’articolo 11, primo comma, del Decreto Alluvioni, la Sospensione dei Pagamenti opera dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023.

Laddove la Sua società fosse parte di un contratto di leasing con Fraer Leasing rientrante nell’ambito di applicazione del Decreto Alluvioni e Fraer Leasing non avesse già provveduto a contattarLa in merito alla Sospensione, La invitiamo a comunicare per iscritto tale circostanza al seguente indirizzo e-mail moratoria.fraer@sgef.it

Le ricordiamo che la Sospensione può essere richiesta solo al soddisfacimento dei requisiti di seguiti elencati:

  • l’impresa richiedente abbia la propria sede operativa nei territori riportati all’Allegato 1 del Decreto Alluvioni; e
  • Il contratto di leasing abbia ad oggetto:
    - un edificio divenuto anche parzialmente inagibile;
    - beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici; o
    - beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Al ricevimento della Sua comunicazione, Fraer Leasing verificherà nei tempi tecnici strettamente necessari la Sua richiesta e Le comunicherà l’esito di tali verifiche.

La Sospensione dei Pagamenti, ove accordata, non comporterà la maturazione di alcun interesse o altro costo a Suo carico. Per effetto della Sospensione, la durata del Contratto sarà estesa per un periodo pari alla durata della Sospensione stessa (i.e. 2 mesi), mediante la mera traslazione del piano di ammortamento previsto dal Contratto. Sarà cura della scrivente trasmetterLe Il piano di ammortamento aggiornato relativo al Contratto.

Per ogni chiarimento che Le fosse necessario, La invitiamo a contattare il Suo referente commerciale o, in ultima istanza, ad inviare una richiesta al seguente indirizzo e-mail moratoria.fraer@sgef.it